LETTERA DELLA SCUDERIA KINZICA AL CSI del 9/9/2009
La Scuderia Kinzica ritiene di dover replicare, sebbene con il ritardo dovuto al periodo festivo di Agosto, alla risposta del Responsabile della Commissione Motorismo del CSI Giancarlo Catarsi (in seguito denominato RCM).
Avevamo creduto di chiedere delle spiegazioni sull’operato della giustizia sportiva della Commissione, cogliendo l’occasione data dall’ultimo episodio verificatosi a Porcari, ed avevamo creduto di doverlo fare in forma privata, ma la pubblicazione sul web delle missive intercorse tra le parti ci porta a voler replicare fermamente (e pubblicamente) al fine tutelare la nostra immagine.
Recepiamo la mancata analisi del caso preso a riferimento da parte degli organi competenti a causa della descritta mancanza dei requisiti richiesti in termine di tempi e modalità per poterla ricevere.
Ciò premesso, ci premeva spiegare però le motivazioni delle nostre argomentazioni ed illustrare l’ inesattezza di quelle portate dal RCM.
- CONTROLLI A TIMBRO E DECISIONE DEL GU (Giudice Unico)
“…hanno lo scopo di confermare lo scrupoloso rispetto dell’itinerario stabilito.”
Questo recita il regolamento CSI. Non esistono nel Regolamento CSI 2009, riguardo ai controlli a timbro, dei riferimenti temporali ne se ne ha diversa interpretazione nell’articolo citato, essendo il CT un tipo di controllo che viene inserito per verificare unicamente il passaggio di un concorrente da un determinato punto del percorso. La sanzionabilità di un concorrente a fronte di questa norma riguarda esclusivamente:
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Il mancato transito (esclusione)
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Il transito in senso contrario o diverso (esclusione)
La norma, che peraltro ricalca fedelmente (anche se in modo parziale) la analoga norma sullo stesso tipo di controllo presente sul regolamento CSAI (NS23-regolarità classica autostoriche), presenta il taglio di una parte, ove è scritto : “la tabella distanze e tempi e la tabella di marcia possono indicare l’ora di apertura di un CT” senza comunque specificare sanzioni a riguardo, trattandosi di una informazione indicativa e facoltativa (Spesso nelle gare csai viene sfruttata questa possibilità per compattare i concorrenti e fare in pratica dei riordini lungo il percorso. Il concorrente in anticipo non viene assolutamente penalizzato, ma viene fatto attendere sino all’ora di “apertura del controllo” segnata sulla tabella. NdS).
Vorremmo ricordare che l’esclusione dalla classifica dell’equipaggio in questione è avvenuta, secondo quanto scritto sull’albo di gara e firmato dal “Giudice Unico”, per “ transito anticipato al controllo a timbro N°2”, ovvero una sanzione che non può essere contestata a fronte del Regolamento CSI, perché non esiste tale infrazione nella norma.
L’equipaggio in questione E’ TRANSITATO AI CONTROLLI A TIMBRO, nella successione corretta, dimostrando che ha coperto quella parte di percorso che l’organizzatore ha creduto di controllare con la collocazione di una postazione di Controllo a Timbro.
Se ne deduce che la decisione di esclusione è stata totalmente arbitraria, infondata, e non avallata da nessun articolo del regolamento, quindi “fantasiosa”, come l’abbiamo battezzata nella prima lettera.
A corollario di questo errore c’è da dire che in prima istanza fu affissa all’albo di gara una classifica con la sanzione di esclusione per “TAGLIO DI PERCORSO”, denominazione di infrazione che anch’essa non esiste nel regolamento e che è stata poi cambiata in seconda istanza con l’aggiunta tra parentesi della frase “(transito anticipato al CT2)”.
Riteniamo che si sia cercato di punire una infrazione che non esiste (il taglio di percorso) con una valutazione “deduttiva” (il transito “anticipato”), e che nel farlo si sia anche modificato (a posteriori) il testo della decisione.
A nostro avviso non si dovrebbero decidere sanzioni che non siano basate su infrazioni precise alle norme, nè su valutazioni non oggettive, nè si dovrebbero cambiare le decisioni con aggiunte o omissioni.
Alleghiamo i due documenti, il primo fotografato all’albo di gara (firmato dal GU) e l’altro pubblicato ufficialmente sul sito con la variazione (non firmato). (Allegati 1 e 2)
2.RIFERIMENTO AL ROAD BOOK e alla NS 11 (Rally)
Riteniamo che quanto prodotto come esempio per contrapporsi alla definizione e all’impiego del road book nella Regolarità Classica fatta nella prima lettera dalla Scuderia Kinzica sia inapplicabile al caso in oggetto.
Il RCM non trovando riscontro giustificativo al proprio operato né nel proprio regolamento nè nel regolamento CSAI per la Regolarità Autostoriche (NS 23) ha citato il regolamento dei rallies e la relativa norma NS11 del regolamento CSAI, che prescrive l’obbligatorietà di seguire il percorso indicato nel road book.
Nei rally questa precisazione regolamentare è indispensabile, poiché il percorso è coperto da vetture che non sono, di fatto, in regola con il codice della strada, e viene loro concessa una speciale deroga limitatamente al tracciato della manifestazione. (allegato 3)
Nei rally è quindi indispensabile, per quanto possibile, il rispetto del percorso descritto nel road book, non escludendo comunque che per cause diverse possa anche non essere osservato, ovviamente con il giudizio dei commissari sportivi.
Il RCM non può nemmeno appellarsi ai “fini assicurativi”.
L’assicurazione stipulata dal CSI per le manifestazioni, copre solo i danni causati dalle strutture e dal materiale dell’organizzazione (infortuni o danni dovuti al cedimento del palco o rovesciamento di una transenna sulla macchina, per esempio). Per tutta la durata della manifestazione, su strade aperte, VALE l’ASSICURAZIONE DELLA PROPRIA VETTURA e il rispetto del codice della strada.
Anche qui, la differenza con i Rally è rilevante, in quanto nei rally l’assicurazione (il cui premio è di svariate migliaia di euro) copre anche i danni sul percorso di gara (e da qui anche la raccomandazione regolamentare a non abbandonare il percorso fornito dall’organizzatore tramite road book).
3. ETICA , EDUCAZIONE E CORRETTEZZA NELLO SPORT
Leggiamo infine una critica pesante nei nostri riguardi, che “ dimostriamo di non aver compreso lo spirito amatoriale e lo scopo delle manifestazioni CSI, che coincidono con il progetto sportivo ed educativo dell’associazione : educare alla correttezza nello sport”.
Respingiamo fermamente tale accusa, e sosteniamo anzi i propositi e gli intenti del “progetto CSI” che condividiamo pienamente e che invece vediamo non applicati da colui che li rivendica in casi come questa vicenda (e altre del passato).
Conseguentemente ai fatti esposti, e vista l’impossibilità, dopo annosi tentativi, di poter collaborare con l’RCM che ha dimostrato di non voler recepire consigli e metodologie applicative sui vari temi organizzativi, la Scuderia Kinzica decide, dopo la riunione del consiglio direttivo del 31/8/2009 di non proseguire la collaborazione con la Commissione Motorismo CSI per l’anno 2010.
Auguriamo alla Commissione Motorismo del CSI di crescere e svilupparsi, perché vi sono molte potenzialità, passione e buona volontà, ma pensiamo che debba essere fatto con la consapevolezza di essere acerbi e con la disponibilità a recepire le critiche costruttive.
Chiunque può sbagliare, e specie in campo amatoriale la disponibilità a comprendere gli errori è grande, ma continuare a farlo e reagire nel modo in cui abbiamo assistito, ledendo l’immagine di un sodalizio che ha radici profonde nella storia dell’automobilismo sportivo, non può essere accettato né accettabile.
Scuderia Kinzica Pisa
Il Presidente
Alleghiamo alla presente la documentazione citata.
Allegato 1 (classifica Porcari esposta)
Allegato 2 (classifica Porcari pubblicata sul sito ufficiale)
Allegato 3 (circolare ministeriale esenzione collaudo per auto da rally impegnate in competizioni)
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